Approfondimenti

Recentemente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’elenco degli interventi di edilizia libera, nel quale sono indicate oltre 50 opere edilizie che non necessitano di autorizzazione preventiva da parte del Comune di residenza. Tra queste rientra anche la posa di pannelli fotovoltaici, come intervento per migliorare l’efficienza energetica dell’immobile. Vediamo in particolare il caso del fotovoltaico su tettoia: quando è possibile installarlo senza bisogno di permessi e quando, invece, bisogna richiedere l’autorizzazione paesaggistica semplificata?

Ecco cosa si legge nel Glossario Edilizia Libera (ai sensi dell’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 222):

Sono state individuate le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.

In particolare, per quanto riguarda il fotovoltaico:

l’installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di pannelli solari e fotovoltaici a servizio di un edificio, da realizzare al di fuori di zone vincolate (di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968) è esente dall’approvazione del Comune.

Se vuoi installare una pensilina/carport o una pergola fotovoltaica in un’area situata nella tua proprietà, e questa si trova fuori da aree soggette a vincolo paesaggistico, puoi agire liberamente senza bisogno di chiedere autorizzazioni preventive.

Ovviamente devi rispettare le norme di sicurezza e far eseguire i lavori a ditte specializzate, che sanno come operare in condizioni particolari.

Nel caso, invece, la tua abitazione o la porzione di copertura su cui vuoi posare i pannelli si trovi in un’area soggetta a tutela paesaggistica, devi richiedere l’autorizzazione a un ente preposto (il Comune e/o la Soprintendenza per i Beni Architettonici.