Faq

Superbonus 110%

Ai fini del Superbonus l’installazione degli impianti fotovoltaici può essere effettuata anche sulle pertinenze dei predetti edifici e unità immobiliari. In applicazione di tale principio, pertanto, il Superbonus spetta anche nel caso in cui l’installazione dell'impianto fotovoltaico sia effettuata in un’area pertinenziale dell’edificio in questione, ad esempio, sulle pensiline di un parcheggio aperto. (Pensiline Solarparking) Invitiamo comunque ogni cliente a contattarci per verificare singolarmente la possibilità di effettuare installazioni incentivate dal Superbonus 110%

Qual è la distanza giusta dalla costruzione vicina?

Tra i nuovi edifici, situati all’esterno dei centri storici, tra le pareti finestrate e le pareti di edifici antistanti deve esserci una distanza minima assoluta di 10 metri. Ai fini dell’osservanza delle norme sulle distanze legali tra edifici di origine codicistica, la nozione di costruzione non può identificarsi con quella di edificio, ma deve estendersi a qualsiasi manufatto non completamente interrato

Trasporto delle strutture

Le nostre strutture, costruite completamente in acciaio o materiale poltruso, possono raggiungere anche tonnellate di peso. Proprio per questo motivo il trasporto deve seguire processi specifici ed essere effettuato con i mezzi adeguati. Nel momento dell'acquisto di una struttura diamo la scelta a chi ne avesse le possibilità di ritirare le strutture nei nostri magazzini ed effettuare autonomamente sia il trasporto che l'installazione.

Quanto costa installare una struttura?

Il costo di installazione di una struttura dipendono da vari fattori, che verranno evidenziati dai nostri tecnici durante il sopralluogo tecnico. Generalmente i fattori che determinano il costo dell'installazione sono: la dimensione della struttura, la necessità o meno di fondazioni e la tipologia di struttura (con o senza basamento) Il costo del trasporto è escluso dal calcolo dell'installazione, ma viene quantificato in relazione alla distanza del luogo di installazione e i nostri magazzini.

Cessione del Credito

Con il decreto Rilancio è stata anche reintrodotta la cessione del credito, ovvero la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese, di cedere il credito a terzi, come istituti di credito, banche o direttamente all’impresa che svolgerà i lavori. Questo può avvenire come: - Contributo, sotto forma di sconto in fattura, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati; - Cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Questo permetterà a condomìni e famiglie di incassare immediatamente il credito di imposta maturato senza pagare l’anticipo dei lavori svolti. Inoltre, la possibilità di cessione del credito per un numero illimitato di volte garantirà una circolazione continua di liquidità.

Detrazioni Fiscali – 50%

L’installazione di un impianto fotovoltaico di per sé, con o senza accumulo e/o colonnine per la ricarica di auto elettriche, rimane associata alla detrazione fiscale IRPEF. Per le ristrutturazioni edilizie è prevista una detrazione pari al 50% delle spese sostenute per gli interventi entro un limite di spesa di 96.000 euro a immobile. La detrazione viene ripartita in 10 quote annue di pari importo. A partire dal 1° gennaio 2021 la detrazione è al 50% su una spesa massima di 96.000 euro. Il principio base per stabilire l’anno di sostenimento della spesa è quello di cassa, quindi si segue la data del pagamento e non quella di fatturazione dei lavori.

L’impianto fotovoltaico deve essere accatastato?

Secondo una circolare emessa dall’Agenzia delle Entrate (n° 36/E del 19/12/2013), gli impianti fotovoltaici, poiché generano una rendita, sono da considerarsi una “pertinenza accatastabile”. Sono esclusi solo gli impianti con potenza da 0 a 3 kWp (oppure impianti con Potenza < al Triplo del n° delle unità immobiliari servite). Per gli impianti di potenza superiore occorre verificare l’incremento che possono apportare alla rendita catastale, se è superiore al 15% occorre effettuare anche la variazione della Scheda Catastale. L’ammontare della rendita catastale, è pari al 2% del valore dell’impianto moltiplicato per 0,375. Nel caso in cui il valore dell’impianto non sia noto, viene assunto un valore forfettario, che si ottiene calcolando 1.200 euro per ogni kW dell’impianto. Nel 95% delle situazioni il valore dell’impianto non incrementa la rendita catastale oltre il 15% (la circolare non fissa nemmeno i termini di adeguamento).

Come funziona l’iter autorizzativo per un impianto fotovoltaico?

L’installazione di un impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica è sotto la responsabilità e deve essere autorizzata dal Gestore della Rete Nazionale (generalmente E-DISTRIBZUONE SpA) che gestisce e controlla le reti locali in bassa tensione. La richiesta è gestita su un portale informatico apposito e richiede abilitazione a potervi operare. Esistono due possibili ITER autorizzativi: SEMPLIFICATO e ORDINARIO. Il Gestore di rete conferma la possibilità d’installazione entro 30 gg dalla data della richiesta. A seguito di tale conferma è possibile installare l’impianto. A seguito dell’installazione occorre fornire al Gestore di rete tutta la documentazione tecnica dell’impianto (Schema elettrico, Dichiarazione di Conformità ecc.) e richiedere l’allacciamento. Entro 30 gg lavorativi il Gestore, analizzata la documentazione, fissa la data di allacciamento. L’allacciamento, quindi, avviene mediamente dopo 60-80 gg dalla prima richiesta.

Chi può beneficiare delle detrazioni fiscali, nell’installazione di un impianto fotovoltaico, e come?

Gli impianti fotovoltaici sono assimilati agli interventi di Ristrutturazione edilizia e tutti i costi di realizzazione (progettazione, componentistica, installazione, costi autorizzativi ecc.) sono detraibili con un’aliquota del 50% (massimale di 96.000 €). Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’IRPEF che siano proprietari (o familiari conviventi), usufruttuari, locatari, comodatari dell’immobile oggetto dell’intervento. Per beneficiare della detrazione occorre effettuare i pagamenti con Bonifico “Speciale” e presentare le fatture e le ricevute di attestazione dei bonifici contestualmente alla dichiarazione dei redditi.

Fotovoltaico su pergolato, occorre il permesso per costruire?

Per il Consiglio di Stato: sufficiente la comunicazione di inizio lavori se i pannelli non costituiscono una copertura stabile e continua degli spazi sottostanti La controversia, oggetto della sentenza n. 2134 del 27 aprile 2015 del Consiglio di Stato, è sorta quanto due cittadini hanno comunicato al Comune di Bologna l’inizio di attività consistente nella realizzazione di pannelli fotovoltaici a parziale copertura di un nuovo pergolato in legno, contestualmente realizzato sul terrazzo dell’abitazione e dotato di tenda parasole retrattile. Il Comune ha dichiarato inefficace tale comunicazione e con un'ordinanza ha disposto la riduzione in pristino dello stato dei luoghi. Secondo l’amministrazione, la tipologia di interventi posti in essere richiedono il rilascio di un permesso di costruire. Le parti hanno impugnato tali atti innanzi al Tar Emilia Romagna che, con sentenza 23 dicembre 2013, n. 832, ha rigettato il ricorso. Da qui il ricorso al Consiglio di Stato, che l'ha accolto entro certi limiti, evidenziando, anzitutto, che l'articolo 6, comma 2, lettera d), del d.p.r. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) dispone che sono soggetti a comunicazione di inizio lavori gli interventi consistenti, tra l’altro, nell’installazione di «pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444». Le linee guida per l’autorizzazione degli impianti fotovoltaici prevedono che essi possono essere installati «su edifici esistenti e loro pertinenze», inclusi, pertanto, anche i pergolati. NON OCCORRE IL PERMESSO DI COSTRUIRE. L’art. 10 del decreto dispone, invece, che occorre il permesso di costruire per: «a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni». NOZIONE DI “PERGOLATO”. Palazzo Spada ricorda che “la giurisprudenza amministrativa, in mancanza di una definizione legislativa di pergolato, ha avuto modo di affermare che esso può essere inteso come un manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni (Cons. Stato, sez. IV, 29 settembre 2011, n. 5409). Si è, inoltre, precisato che «la nozione di pergolato non muta se alle piante si sostituiscono i pannelli fotovoltaici, sicché gli stessi devono essere collocati in modo tale da lasciare spazi per il filtraggio della luce e dell’acqua e non devono caratterizzarsi come copertura stabile e continua degli spazi sottostanti» (Cons. Stato, sez. I, 25 giugno 2014, n. 2162). Nella fattispecie in esame gli appellanti, come risulta dalla relazione tecnico-illustrativa dell’intervento, hanno realizzato sulla terrazza al primo piano del fabbricato «un pergolato in legno aperto ai lati e dotato di tenda parasole retrattile». Su tale pergolato è stato installato un impianto fotovoltaico a pennelli «costituito da otto pannelli (…) per un’area totale di metri quadrati 13». Tale descrizione unitamente all’analisi delle foto e dei documenti depositati in giudizio induce a ritenere – sostiene il Consiglio di Stato - che l’intervento – in ragione del materiale impiegato, della sua struttura e della circostanza che essa, essendo aperta su tutti i lati, non determina aumento di volumetria – non rientra tra quelli per i quali la normativa di disciplina della materia richiede il permesso di costruire”. Questo “non significa che le opere realizzate si sottraggono a forme di controlli pubblici ma implica esclusivamente che l’attività può essere posta in essere con un mera comunicazione senza dovere ottenere previamente il rilascio da parte del Comune del titolo abilitativo”.

Quando occorre e quanto costa la pratica paesaggistica?

Secondo il DPR 31/2017 l’installazione di un impianto fotovoltaico rientra negli interventi a basso impatto, l’Autorizzazione Paesaggistica è obbligatoria solo per immobili di particolare interesse pubblico cioè sottoposti a vincolo di tutela paesaggistico-ambientale (art. 136 del Codice dei Beni Culturali Dlgs 42/2004). Il rilascio è di competenza della Sovraintendenza ai Beni Ambientali, nella pratica (redatta da tecnico abilitato) occorre documentare lo stato di fatto, relazionare l’impatto ambientale, realizzare rendering del progetto ecc. L’Autorizzazione è rilasciata in una tempistica media compresa fra 60-90 gg, a seguito del rilascio si può avviare la richiesta di installazione al Gestore di Rete.

Approfondimenti

Recentemente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'elenco degli interventi di edilizia libera, nel quale sono indicate oltre 50 opere edilizie che non necessitano di autorizzazione preventiva da parte del Comune di residenza. Tra queste rientra anche la posa di pannelli fotovoltaici, come intervento per migliorare l’efficienza energetica dell’immobile. Vediamo in particolare il caso del fotovoltaico su tettoia: quando è possibile installarlo senza bisogno di permessi e quando, invece, bisogna richiedere l’autorizzazione paesaggistica semplificata? Ecco cosa si legge nel Glossario Edilizia Libera (ai sensi dell’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 222): Sono state individuate le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia. In particolare, per quanto riguarda il fotovoltaico: l’installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di pannelli solari e fotovoltaici a servizio di un edificio, da realizzare al di fuori di zone vincolate (di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968) è esente dall’approvazione del Comune. Se vuoi installare una pensilina/carport o una pergola fotovoltaica in un’area situata nella tua proprietà, e questa si trova fuori da aree soggette a vincolo paesaggistico, puoi agire liberamente senza bisogno di chiedere autorizzazioni preventive. Ovviamente devi rispettare le norme di sicurezza e far eseguire i lavori a ditte specializzate, che sanno come operare in condizioni particolari. Nel caso, invece, la tua abitazione o la porzione di copertura su cui vuoi posare i pannelli si trovi in un’area soggetta a tutela paesaggistica, devi richiedere l’autorizzazione a un ente preposto (il Comune e/o la Soprintendenza per i Beni Architettonici.

Quali autorizzazioni occorrono?

Per la realizzazione di una pensilina fotovoltaica è consigliabile andare a verificare in sede comunale la normativa vigente nella zona specifica. In linea di massina per impianti fotovoltaici sotto i 20mq possono esserci agevolazioni normative che ne rendono libera l'installazione. Da verificare di caso in caso in base alla specificità dell'intervento e di tutta una serie di casistiche quali distanze dal fabbricato, dai confini di proprietà ecc. Può essere di aiuto il fatto che la pensilina/carport sia coperta soltanto da moduli fotovoltaici. In questo caso lo scopo è l'ombreggiamento di autovetture sottostanti o di persone e non la tenuta all'acqua in quanto tra un modulo è l'altro rimangono circa 2cm per i fissaggi dei moduli. Oltre al permesso in Comune sarà necessario il deposito del progetto strutturale in Provincia con verifica dei materiali ed altri allegati. Solarparking può seguire tutto l'iter autorizzativo e realizzativo.

Scelta della tipologia

La scelta della struttura portante della pensilina Solarparking può essere fatta in tipologie. È importante che la copertura venga realizzata con i soli moduli fotovoltaici e non è necessario prevedere un piano (ad esempio in legno) sul quale fissare i moduli, anche per evitare di rientrare nella tipologia tettoia…

Cosa intendiamo quando parliamo di tettoria, carport, pensilina e pergola?

  • La pensilina o carport: copertura ancorata al muro di una delle pareti esterne della propria casa. In genere, è realizzata con materiali durevoli al fine di proteggere persone o oggetti.
  • Il pergolato: struttura autoportante, composta di elementi verticali e orizzontali. Consente il sostegno del verde rampicante e si usa in spazi aperti ai fini di ombreggiamento. Tuttavia, non è permesso, per legge, la possibilità di poter applicare su un pergolato un rivestimento impermeabile.
  • La pergotendae la pergotenda bioclimatica: l’unione di una tenda con un pergolato. Di solito è formata da una struttura di pergolato in legno o metallo e una copertura di teli retrattili o lamelle leggere. Somiglia a un gazebo, ma viene fissata ad una parete o sul pavimento del solaio di copertura di un balcone o in un giardino.